Le telecamere in condominio non possono essere installate sulle parti comuni per iniziativa unilaterale dell’amministratore. Occorre verificare la delibera assembleare e, prima dell’attivazione, definire finalità, inquadrature, informativa, tempi di conservazione e accessi alle registrazioni.
Telecamere in condominio senza delibera: cosa prevede il Codice civile
Per un impianto destinato a riprendere le parti comuni, l’amministratore non dovrebbe procedere sulla base di una decisione unilaterale. L’articolo 1122-ter del Codice civile disciplina le deliberazioni relative agli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni e richiama la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma.
Questa situazione va distinta dall’installazione effettuata dal singolo condomino per finalità esclusivamente personali: in quel caso occorre valutare in concreto area ripresa, angolo visuale, eventuale registrazione e applicabilità della disciplina sulla protezione dei dati.
Videosorveglianza in condominio: le regole privacy da rispettare
Le immagini che rendono identificabili le persone sono dati personali. Il sistema deve quindi rispettare i principi del GDPR, oltre alle regole civilistiche sulla decisione assembleare. Prima dell’attivazione occorre almeno:
- definire una finalità determinata, ad esempio la tutela di persone o beni rispetto a rischi documentati;
- individuare e documentare la base giuridica applicabile;
- limitare le inquadrature alle aree pertinenti, evitando spazi non necessari;
- fornire l’informativa mediante cartello e rendere disponibili le informazioni complete;
- stabilire un tempo di conservazione proporzionato alla finalità;
- definire chi può vedere o estrarre le registrazioni e adottare misure di sicurezza adeguate;
- regolare i rapporti con installatori, manutentori o istituti di vigilanza che trattano immagini per conto del titolare.
Telecamere condominiali: quando può esserci una violazione del GDPR
La mancanza della delibera non deve essere presentata, da sola, come la ragione automatica di una sanzione GDPR. Sul piano della protezione dei dati possono invece rilevare, secondo il caso concreto, l’assenza di una base giuridica, riprese eccessive, informativa mancante o incompleta, conservazione non proporzionata, accessi non controllati e misure di sicurezza inadeguate.
Anche la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati non è obbligatoria per ogni telecamera. Deve essere svolta quando il trattamento può presentare un rischio elevato ai sensi dell’articolo 35 del GDPR, tenendo conto delle caratteristiche effettive dell’impianto e delle indicazioni applicabili.
Checklist privacy per installare telecamere in condominio
- Verificare che l’assemblea abbia deliberato l’impianto sulle parti comuni con la maggioranza prevista.
- Chiarire finalità, necessità e proporzionalità delle riprese prima di scegliere telecamere e posizionamento.
- Individuare correttamente titolare, eventuali responsabili del trattamento e persone autorizzate, senza attribuire automaticamente un ruolo privacy all’amministratore.
- Controllare cartelli, informativa completa, tempi di conservazione e procedura di accesso alle immagini.
- Documentare le scelte e aggiornare registro, istruzioni, contratti e misure di sicurezza quando applicabili.
- Valutare se le caratteristiche del trattamento rendano necessaria una DPIA.
Come organizzare gli adempimenti con DATI360
DATI360 può supportare lo studio dell’amministratore nell’organizzazione delle verifiche e della documentazione relativa alla videosorveglianza, senza sostituire la valutazione del caso concreto. In particolare, consente di:
- verificato la liceità prima dell’installazione
- predisposto documentazione corretta
- gestito ruoli e responsabilità
- ridotto il rischio sanzionatorio
Cosa deve verificare l’amministratore prima di attivare le telecamere
Prima dell’attivazione, l’amministratore dovrebbe verificare la delibera, raccogliere le valutazioni sulla necessità dell’impianto, controllare inquadrature e conservazione, predisporre l’informativa e definire accessi, fornitori e misure di sicurezza. Le verifiche devono essere documentate e aggiornate quando cambiano l’impianto, le finalità o i soggetti coinvolti.
Domande frequenti sulle telecamere in condominio
L’amministratore può installare telecamere senza delibera?
Per un impianto sulle parti comuni, in linea generale l’amministratore non dovrebbe procedere unilateralmente. La decisione deve essere assunta dall’assemblea secondo l’articolo 1122-ter del Codice civile e con la maggioranza da questo richiamata.
Per quanto tempo si possono conservare le immagini?
Non esiste un termine unico valido per ogni impianto. La conservazione deve essere limitata al tempo necessario rispetto alla finalità e alle circostanze concrete, documentando le ragioni di eventuali periodi più estesi.
La mancanza della delibera comporta sempre una sanzione GDPR?
No. La regolarità della delibera riguarda il profilo civilistico. Ai fini GDPR occorre valutare anche liceità del trattamento, informativa, proporzionalità delle riprese, conservazione, accessi e misure di sicurezza.
Fonti ufficiali
- Regolamento (UE) 2016/679, in particolare articoli 5, 6, 13, 25, 32 e 35.
- Codice civile, articoli 1122-ter e 1136.
- Garante per la protezione dei dati personali, FAQ e materiali istituzionali sulla videosorveglianza.
- EDPB, Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.




